A decorrere dal 1 gennaio 2019 le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono esonerate dall’imposta di bollo.
Il comma 646 della legge di Bilancio, del 30 dicembre 2018, n. 145, ha variato l’art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972  (tabella allegato B) , estendendo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l’esenzione da bollo.
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2018 tale agevolazione era  applicabile solo alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva del CONI.
Quindi, dal 1 gennaio 2019 : “tutti gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche saranno esenti da bollo”.
A fronte di una interpretazione precisa dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n.18/E del 1 agosto 2018, al punto 8 :  “rientrano tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborso.”
Rimane il dubbio su atti costitutivi e statuti di future realtà sportive dilettantistiche, in quanto, non essendo ancora, ovviamente, riconosciute dal CONI, non rientrerebbero nell’alveo dellla norma.
Va da sé, che sarebbe opportuno estendere anche a quest’ultime la possibilità di beneficiare da subito dell’esenzione, certificando, successivamente l’avvenuto riconoscimento.
Per il riconoscimento, ricordiamo alle ASD e SSD che devono essere iscritte tramite affiliazioni ad Organismi Afflianti  (FSN,EPS,DSA) e completare l’iter tramite l’accreditamento nella piattafroma CONI 2.0, con la contestuale stampa del certificato (stampa che ricordiamo annuale).