Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni/società in regola con una serie di requisiti, sia statutari che operativi, una volta che il CONI, riceve il flusso dei dati dagli organismi affilianti (vera e propria iscrizione), si devono accreditare alla piattaforma del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e seguire passo dopo passo le indicazioni per la registrazione.

La piattaforma ha diverse funzioni, alcune obbligatorie, altre facoltative.

La principale funzione obbligatoria è quella della stampa del certificato di iscrizione al Registro, che deve essere fatta, obbligatoriamente ogni anno. Il certificato attesta, il riconoscimento ai fini sportivi. Senza il certificato ogni attività espletata è priva di qualsiasi effetto.

Il CONI, infatti, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate quali sono i sodalizi che usufruiranno delle agevolazioni fiscali previste per l’attività sportiva dilettantistica.

E’ necessario, quindi non solo accreditarsi, ma anche mantenere i requisiti richiesti, per non incappare in codici di sospensione o cancellazione dal Registro, con perdita delle agevolazioni fiscali tipiche delle asd/ssd.

L’accreditamento alla piattaforma, salvo sospensioni o revoche è “per sempre”, mentre l’iscrizione si rinnova con la riaffiliazione all’EPS/FSN/DSA.

Requisti per l’iscrizione

  • Siano associazioni o società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002 e ovviamente in regola con i requisiti statutari richiesti dalla normativa in materia (leggi e Delibere CONI)
  • Abbiano sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea (ma almeno una sede operativa in Italia idonea alla vita associativa)
  • Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con EPS o FSN o DSA riconosciuti dal CONI
  • Non siano assimilabili a realtà c.d. di secondo livello (Federazioni non riconosciute che affiliano o che abbiano una loro giustizia sportiva ecc…)
  • Svolgano comprovata attività sportiva e didattica in ambito istituzionale dell’EPS /FSN/DSA di appartenenza
  • Il numero minimo di tesserati atleti e figure tecniche deve essere coerente con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’organismo affiliante (EPS/FNS/DSA)
  • Svolgano discipline sportive riconosciute ufficialmente dal CONI. ai sensi della Delibera CONI del 14.02.2017 e succ mod, var ed integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Normativa
La normativa relativa al registro nazionale delle ASD fa riferimento alle leggi e delibere del CONI, reperibili sul sito www.coni.it nell’apposita sezione (Registro CONI)

L’importanza del riconoscimento ai fini sportivi

Gli adempimenti per il riconoscimento ai fini sportivi non sono atti burocratici ma elementi essenziali per rientrare nella normativa prevista dall’art. 90 della legge 289/02 (e successive modifiche), nonché da quanto espresso nell’ultima legge di stabilità del 2018.
Infatti, soltanto le società sportive iscritte al registro nazionale delle ASD usufruiscono dei benefici e delle agevolazioni di cui all’art. 90 legge 289/02 (e successive mod.).

Codici di sospensione

Le iscrizioni che riscontrano delle anomalie nel rapporto di affiliazione possono essere oggetto di sospensione, pur mantenendo la validità,

Ovviamente, la mancanza di sistemazione dell’anomalia, successivamente, comporta la cancellazione o la nullità dell’iscrizione del sodalizio sportivo dal Registro e appunto la perdita delle agevolazioni.

I codici di sospensione sono 5:

Tipo Descrizione
1 legata a ciascun rapporto di affiliazione e viene attivata automaticamente dopo la data di scadenza anche di una sola affiliazione
2 legata al tesseramento e viene attivata automaticamente qualora esistano affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti  AA agonisti o AP praticanti
3 legata all’attività sportiva e viene attivata automaticamente qualora l’ASD/SSD non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva proposti dagli organismi affilianti
4 legata a controlli CONI in relazione alle verifiche del possesso dei requisiti può essere temporanea o definitiva (legata ad un EPS/FSN/DSA)
5 legata a controlli CONI in relazione alle verifiche del possesso dei requisiti può essere temporanea o definitiva indipendentemente dagli organismi affilianti

Attenzione:

a) Tutte le associazioni devono avere obbligatoriamente una mail di riferimento univoca, sulla quale arriverà anche ogni comunicazione ufficiale del CONI, che si intenderanno così conosciute.

b) Per mantenere i requisiti devono essere presenti a Registro tutti i dati obbligatori, devono essere corretti e in corso di validità. Qualsiasi cambiamento di dati relativi all’associazione (cambio Presidente, sede legale ecc..) devono essere tassativamente comunicati alle segreterie territoriali degli EPS/FSN/DSA di riferimento.

c) I dati vengono incrociati con Agenzia delle Entrate, INPS, Siae ecc..  per cui non ci possono più essere discrepanze tra quanto iscritto a registro ed ad esempio quanto scritto sul certificato di attribuzione del codice fiscale. In buona sostanza tutti i dati devono essere congruenti.

d) Qualora un’Asd/Ssd affiliata a più EPS/FSN/DSA ha attivato almeno un codice di sospensione su tutti gli organismi sportivi affilianti sarà oggetto di cancellazione dal Registro.