Obbligo di redazione e trasmissione della Certificazione Unica

 

Il mese di marzo prevede, tra le altre, la scadenza di un importante adempimento legate al lavoro svolto in ambito sportivo e non solo, la Certificazione Unica

 

L’adempimento riguarda anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.

 

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell’anno solare precedente.

Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

Tali compensi, ancorché non assoggettati a ritenuta d’acconto da parte di chi li ha erogati, assieme ad eventuali compensi a lavoratori autonomi (commercialista) dovranno pertanto essere:

  • Certificati, attraverso la compilazione della Certificazione Unica;
  • trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate;

 

Per quest’anno il termine ordinario del 7 marzo, già differito al 9 marzo poiché la scadenza originaria cade di sabato, è stato ulteriormente rinviato – con l’approvazione del secondo decreto legge varato dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus – al 31 marzo 2020.

 

La Certificazione andrà poi consegnata (ovvero trasmessa via e-mail o posta ordinaria) ad ogni singolo percipiente entro il medesimo termine del 31 marzo.

 

Modalità di consegna delle certificazioni

Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

  • abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
  • sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

 

La certificazione unica si compone di due fogli:

 nel primo sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il compenso, oltre alla firma da parte dell’erogante (non necessaria se è nel formato .pdf elaborato dal software AdE;

 nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica, ovvero i compensi erogati distinti per tipologia.

Se il percettore dei compensi si accorgesse che i dati riportati nella certificazione unica non sono corretti dovrà darne tempestiva comunicazione al committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all’Agenzia delle Entrate

 

ATTENZIONE!

Resta in capo al sostituto d’imposta (l’ASD o SSD) l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta)

 

In caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione è prevista una sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro.

 

 

 

Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

 

Il flusso, ossia il “file” della Certificazione Unica compilata, deve essere presentato esclusivamente per via telematica e potrà essere trasmesso direttamente dalla  ASD o SSD tenuta ad effettuare la comunicazione – utilizzando le credenziali  (PIN) rilasciate al legale rappresentante dall’Agenzia delle Entrate – utilizzando il servizio telematico Fisconline – ovvero tramite un intermediario abilitato (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni), il vostro commercialista o tributarista.

 

Non è possibile la presentazione della CU 2020 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

 

Come per ogni altro obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate, anche per la C.U. mette a disposizione dei contribuenti il software Certificazione Unica 2020 che consente:

  • la compilazione della Certificazione Unica, nel caso delle ASD e SSD, relativa ai redditi diversi (come vengono considerati i compensi sportivi sino al limite di 10mila euro l’anno) e di lavoro autonomo (la parcella del commercialista), che verrà prodotta in formato .pdf,

e

  • la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

 

Il software va scaricato qui:

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2020/software-di-compilazione-certificazione-unica-2020

 

E’ consigliabile scaricare, navigando nella pagina tramite il riquadro a sinistra, anche le istruzioni e il modello, per poter mettere in rapporto le schermate di inserimento dei dati del software con le pagine del modello stesso.

 

Nell’allegato, fornito dalla FederVolley, che ringraziamo, alcuni esempi di compilazione.

 

Sanzioni in caso di errori, ritardo od omissioni della trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.

 

La certificazione unica è soggetta alle sanzioni previste dal nuovo sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015 (meglio noto come “decreto semplificazioni”).

 

Nella tabella riassuntiva le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica:

 

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata:

  • 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta;

 

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni:

  • nessuna sanzione

 

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 31 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni:

  • 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

 

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopraCertificazione-unica-2020